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Il Consiglio di corso

Dallo Statuto di Ateneo:

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 34 - Consigli dei Corsi di Studio

  • I Dipartimenti o, su loro delega, le Scuole di Ateneo possono istituire Consigli dei Corsi di Studio, allo scopo di organizzare, coordinare e valutare l’attività didattica.
  • I Consigli di Corso di Studio sono composti dai docenti e ricercatori che svolgono attività didattiche nel Corso, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al Corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero non inferiore al quindici percento del numero totale dei componenti il Consiglio.
  • Le modalità di designazione o elezione dei componenti e di funzionamento dei Consigli dei Corsi di Studio sono disciplinate dal regolamento dei Dipartimenti o, su delega di questi, dalla Scuola.
  • I Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio sovrintendono al buon funzionamento dei corsi, rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite. Possono far parte delle giunte di Dipartimento e degli organi deliberanti delle Scuole di Ateneo.
  • I Presidenti dei Consigli di Corso di studio vengono eletti fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità, fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Hanno mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono nominati con Decreto del Rettore.
  • I Consigli di Corso devono essere obbligatoriamente costituiti per i Corsi di Laurea delle classi di Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, e delle classi di Lauree e Lauree Magistrali in professioni sanitarie.

Componenti del Consiglio di Corso del CdS Infermieristica di Reggio Emilia (Link nelle Informazioni sul Corso)